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Albo dei giudici popolari

Ultima modifica 4 ottobre 2018

L’albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. 
È costituito dai nomi dei cittadini che hanno presentato domanda e sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. 

I requisiti necessari per iscriversi all’albo sono: 

  • essere cittadini italiani di buona condotta morale 
  • godere dei diritti civili e politici 
  • avere un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni 
  • essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado). 

La domanda deve essere presentata in Comune dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari. 
L'iscrizione è cancellata d’ufficio, per perdita dei requisiti previsti dalla legge. 

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare: 

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; 
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; 
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

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