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Denuncia di morte

Ultima modifica 1 giugno 2020

La denuncia di morte è obbligatoria.

La denuncia di morte può essere fatta da parenti del defunto, dall'Impresa di Pompe funebri, o da persona informata del decesso entro 24 ore dall'evento presso l'ufficio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso. Il numero della reperibilità, (329.260.66.14 oppure 345.741.11.36) è attivo nei giorni festivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Successivamente viene rilasciata l'autorizzazione al seppellimento:

  • in caso di morte naturale, direttamente dal Comune;
  • in caso di morte accidentale o violenta, dal Comune previo nullaosta rilasciato dalla Procura;
  • in caso di morte per malattia infettiva, dal Comune a cui compete informare l'Ufficio di Igiene dell'A.S.L. e l'impresa incaricata del servizio funebre in quanto dovrà adottare per il seppellimento tutti gli accorgimenti fissati dalla legge.

Per effettuare la denuncia di morte occorre presentare:

  • Scheda ISTAT compilata dal medico, in duplice originale;
  • Modulo di accertamento di morte rilasciato dal medico competente.

Ricevuta la documentazione, l'Ufficiale di Stato Civile provvede alla stesura dell'atto di decesso nonché a rilasciare, non prima delle 24 ore dopo la morte, l'autorizzazione al seppellimento che viene consegnata alle Imprese di pompe funebri.  


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