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Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di Stato Civile

Ultima modifica 3 ottobre 2018

Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi. I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:

  1.  avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte (Art.6 della L. 162-2014 in vigore dal 11 novembre 2014);
  2.  rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni (Art.12 della L. 162-2014 in vigore dal 11 dicembre 2014).

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale:

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato

Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile :

  1. in assenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, in assenza di irregolarità comunicherà agli avvocati il nulla osta.
  2. in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti e, sempre, nel caso di stipula di patti patrimoniali, l’accordo concluso dovrà essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, se ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli lo autorizza, altrimenti lo trasmette, entro 5 giorni, al Presidente del tribunale che fisserà, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio (se celebrato con rito civile);
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio (se celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi);
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile

I coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione personale, di divorzio e di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio con rito civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi.

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave e/o economicamente non autosufficienti (N.B: vengono considerati i figli di entrambi i coniugi).

Inoltre:

  • L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
  • Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
  • Con l’entrata in vigore della Legge 6 Maggio 2015, n.55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi) sono variati i termini per poter divorziare: devono essere trascorsi almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale o almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art.3, primo comma, numero 2),lettera b) della legge 1/12/1970, n.898 come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n.55).

Le fasi dell’accordo:

1. Accordo tra i coniugi
Prenotazione dell’appuntamento, con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi modulistica) debitamente compilata, all’Ufficio di Stato Civile:

Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di stato civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 che può essere effettuato:

  • Con Conto Corrente Postale Ordinario N. C/C: 26883207 Intestazione: COMUNE DI VERNATE Servizio Tesoreria 20080 VERNATE (Codice IBAN IT44J0760101600000026883207).
  • In contanti alla Tesoreria Comunale presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Filiale di Moncucco.
  • Con Bonifico Bancario intestato alla TESORERIA DEL COMUNE DI VERNATE - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO SEDE Cod. IBAN: IT40Z0838632550000000067604.

Causale: DIRITTO FISSO SUGLI ATTI DI STATO CIVILE Art.12 L.162/2014

Nello stesso giorno verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti.

2. Conferma dell’accordo tra i coniugi
L’Ufficiale di Stato Civile inviterà i coniugi, non prima di 30 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni, a comparire nuovamente di fronte a sé per la conferma o meno dell’accordo sottoscritto.

Tali 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell’accordo stipulato.

La data prefissata per il secondo appuntamento potrà essere rinviata dietro comunicazione scritta all’ufficiale di stato civile contenente i motivi del rinvio.

La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione, la mancata comparizione determina la mancata conferma dell’accordo.

Modulistica

  • Sezione dedicata alla Modulistica Stato Civile
  • E' possibile ritirarle la modulistica direttamente allo sportello dell’ufficio demografico del Comune di Vernate.

Normativa di riferimento

  • Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970).
  • Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
  • Legge 6 Maggio 2015, n.55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.

Moduslitica

Moduslistica stato civile


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